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R.D. 08/02/1923 n. 422Art 25 1. Non si può provvedere alla esecuzione delle opere dello Stato mediante trattativa privata se non concorrono le speciali ed eccezionali circostanze previste negli artt. 6, primo comma del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e 41 del regolamento 23/05/1924 n. 827, recanti nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per l'accertamento di queste circostanze deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo del progetto a base di appalto superi £. 25.000; negli altri casi l'ispettore superiore di Circolo del Genio civile o l'ispettore superiore capo di cui all'art. 2, comma 1°, lettera a). 2. Allorché per ragioni tecniche ed economiche sia da provvedere, all'esecuzione in economia di lavori nei casi non preveduti in speciali leggi o regolamenti dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogni qualvolta l'importo dei lavori superi £ 25.000. (articolo sostituito dal R.D. 28/08/1924 n. 1396 art. 8) R.D. 08/02/1923 n. 422 – Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. Art 26 1. Ai consorzi di cooperative possono essere affidati anche a trattativa privata, lavori per un importo superiore ai limiti di cui all'art. 7 del presente decreto, quando su parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e previo accordo col Ministro del Lavoro, l'Amministrazione ritenga che offrano sufficienti garanzie tecniche e finanziarie. Art 27 1. L'ammontare della cauzione da prestarsi a garanzia degli appalti può es- sere stabilito in un minimo del 5% dell'importo netto dei lavori. 2. Negli appalti nei quali i mezzi d'opera sieno di notevole importanza rispetto al prezzo dei lavori, potrà l'Amministrazione appaltante consentire lo svincolo di una parte della cauzione non superiore alla metà del valore dei mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori. Tali mezzi rimarranno vincolati a garanzia della Amministrazione, che avrà su di essi il privilegio di cui agli artt. 1878 e seguenti del Codice civile. 3. Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del Codice civile, ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel giornale degli annunzi legali della provincia in cui si esegue il lavoro appaltato. 4. Questo privilegio può costituirsi sui natanti di proprietà della impresa che risultino debitamente inscritti nei registri in un ufficio marittimo ed avrà ogni effetto rispetto ai terzi dopo espletate le formalità stabilite dall'art. 485 del Codice di Commercio. Art 28 1. I sussidi e concorsi consentiti a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle Province, dei Comuni e dei consorzi, sono concessi con decreti Ministeriali in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'ingegnere capo del Genio civile per le opere d'importo non superiore a L. 100.000. 2. Per le opere d'importo compreso tra £. 100.000 e £. 500.000 i progetti so- no approvati dall'ispettore superiore di circolo del Genio civile, e per maggiori importi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 3. L'esame dei progetti deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi. 4. Questo articolo non è applicabile ai contributi e alle sovvenzioni dovute in base alle rispettive leggi speciali per le opere marittime di bonifica, di de- rivazione d'acqua, ferroviarie e tranviarie. (articolo prima sostituito dal R.D. 28/08/1924 n. 1396 art. 9, convertito in Legge 27/05/1926 n. 1013 e poi dal R.D.L. 07/05/1925 n. 646 art. 3) Art 29 1. Le facoltà e le attribuzioni demandate in materia di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'Amministrazione dei lavori pubblici, od agli organi da essa dipendenti, sono deferite al Ministero delle finanze e agli uffici tecnici di finanza, quando si tratti di lavori eseguiti sotto la direzione degli uffici stessi, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (articolo prima sostituito dal R.D. 28/08/1924 n. 1396 art. 9, convertito in Legge 27/05/1926 n. 1013 e poi dal R.D.L. 07/05/1925 n. 646 art. 3) CAPO II Dichiarazioni di pubblica utilità ed espropriazioni. Art 30 1. La dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, è implicita per tutte le opere, l'esecuzione delle quali è autorizzata per legge. 2. Per le opere non autorizzate per legge e da eseguirsi dal- lo Stato direttamente, o per concessione, anche se accessorie, complementari o di parziale variazione ad opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, non si osservano le formalità del procedimento preliminare stabilito nel Titolo I Capo I della detta legge e l'approvazione dei relativi progetti ha il valore di una dichiarazione di pubblica utilità Art 31 1. La dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione e sistemazione dei campi di tiro a segno nazionale è fatta dal Prefetto. Art 32 1. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta per decreto del Ministro dei Lavori Pubblici: a) per tutte le opere i progetti delle quali devono, per disposizione di legge, essere dal medesimo approvate; b) per i lavori accessori, complementari o di parziale variazione alle opere autorizzate per legge, a norma del primo comma dell'art. 30, salvo quanto è disposto dal capoverso dell'articolo stesso; R.D. 08/02/1923 n. 422 – Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. c) per la costruzione e la sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in caso di reclamo. Art 33 1. La dichiarazione di pubblica utilità prevista dagli articoli precedenti deve essere preceduta dall'approvazione del progetto tecnico di esecuzione da parte dell'autorità competente, a norma delle particolari disposizioni di legge. Art 34 - 1. Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future. 2. La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa posteriormente dalla autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera. 3. L'espropriante può rinunciare alla espropriazione delle zone attigue quando i proprietari si obblighino a dare essi alle zone stesse la prevista nuova destinazione e presentino sufficienti garanzie per la esecuzione delle opere relative. Tale rinuncia, che dovrà essere approvata dall'autorità che ha emessa la dichiarazione di pubblica utilità, libera l'espropriante dagli oneri derivanti da questa circa le zone anzidette. 4. Nei casi di opera autorizzata per legge spetta al competente Ministero la facoltà di espropriare i beni attigui e di approvare la eventuale rinuncia al- la detta facoltà. Art 35 1. L'espropriante che paghi le spese di perizia ha facoltà di rivalersi della parte posta a carico dell'espropriato sull'indennità dovuta. 2. Qualora si debba ricorrere alla stima dei beni da espropriare per la mancata accettazione delle indennità da parte del proprietario che sia giuridicamente assente o emigrato, le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia saranno, in ogni caso, a carico dello espropriante. Art 36 1. Qualora l'indennità non ecceda le Lire 1.000, il Prefetto può, udito il Consiglio di Prefettura, disporne il pagamento dispensando l'espropriato dal presentare tutti o alcuni dei documenti giustificativi della domanda, sotto l'osservanza delle garanzie che il Prefetto stesso crede di stabilire. 2. Il provvedimento deve sempre intendersi emesso dal Prefetto senza alcu- na responsabilità sua e della pubblica Amministrazione salva restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma della legge comune. 3. L'accettazione delle indennità fino alla misura indicata nel primo comma, quando si riferisca a tondi rustici, potrà essere fatta dal proprietario anche con apposizione di croce-segno alla presenza di due testimoni, nel foglio di stima del fondo da espropriare. Art 37 1. Quando pel maggiore valore derivante dall'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o continui, a termine dell'art. 77 della Legge 25/06/1865 n. 2359, alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla imposizione del contributo si provvede con Decreto Reale sulla proposta del Ministro competente, udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per le opere approvate con legge e per le quali non è necessaria esplicita dichiarazione di pubblica utilità, il contributo è imposto mediante decreto del Ministro competente ad approvarne i progetti, udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Art 38 1. Le facoltà attribuite al prefetto in materia di espropriazione, eccettuate quelle di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo parere del consiglio di prefettura possono essere delegate al Sottoprefetto del circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione (Disposizione superate in seguito alla soppressione delle Sotto-prefetture, ex R.D.L. 02/01/1927 n.1) Art 39 1. Le opere pubbliche dello Stato, delle Province dei Comuni e dei Consorzi, anche se eseguite mediante concessioni e quelle che interessano Enti Morali legalmente riconosciuti possono essere dichiarate, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, urgenti ed indifferibili agli effetti degli artt. 71 e seguenti della Legge 25/06/1865 n. 2359, modificata dalla Legge 18/12/1879 n. 5188. R.D. 08/02/1923 n. 422 – Norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. CAPO III Disposizioni pei lavori degli enti locali. Art 40 1. Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili ai lavori che si eseguiscono con o senza concorso dello Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai Consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche, ferma l'osservanza delle norme del R.D. 30/12/1923 n. 2839. 2. La risoluzione dei contratti nel caso previsto dall'art. 9 del presente decreto è pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo parziale o anticipato della cauzione ammesso dall'art. 21 di detto decreto deve per le Province e per i Comuni essere autorizzato nei modi prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. 3. La facoltà attribuita al Ministro per le opere dello Stato dal 6° comma del- l'art. 9 del presente decreto, è estesa alle Deputazioni provinciali, alle Giunte municipali ed agli organi corrispondenti dei Consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione dei lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza. (articolo sostituito dal R.D.L. 28/08/1924 n. 1396 art. 11 convertito nella Legge 27/05/1926 n. 1013) Art 41 1. Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. |
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